AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE / BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO
PATRIMONIO IMMOBILIARE
L’art. 29, co. 2, D.Lgs. 33/2013 definisce gli obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio.
Comma 1 – Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.
L’Ordine dei Chimici e dei Fisici del Piemonte e della Valle d’Aosta non possiede alcun immobile.