AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE / ALTRI CONTENUTI
ACCESSO CIVICO
REGOLAMENTO CONCERNENTE L’ACCESSO AGLI ATTI
AMMINISTRATIVI, L’ACCESSO CIVICO E L’ACCESSO CIVICO
GENERALIZZATO
Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013, la
richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, quanto
alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è
gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza
dell’Amministrazione.
Il responsabile della trasparenza si pronuncia in ordine alla richiesta di
accesso civico e ne controlla e assicura la regolare attuazione. Peraltro, nel
caso in cui il responsabile non ottemperi alla richiesta, è previsto che il
richiedente possa ricorrere al titolare del potere sostitutivo che dunque
assicura la pubblicazione e la trasmissione all’istante dei dati richiesti.
Ai fini della migliore tutela dell’esercizio dell’accesso civico, le funzioni
relative all’accesso civico di cui al suddetto articolo 5, comma 1, sono
delegate dal responsabile della trasparenza ad altro dipendente, in modo che
il potere sostitutivo possa rimanere in capo al responsabile stesso.
Il responsabile della trasparenza delega i seguenti soggetti a svolgere le
funzioni di accesso civico di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n.
33/2013: personale assegnato alla Segreteria di Presidenza.
Non verranno prese in considerazione comunicazioni non attinenti
l’esercizio del diritto di accesso civico.
Segreteria di Presidenza
tel: 01119645271
email: segreteria@chimicipiemonte.it
In caso di ritardo o mancata risposta il titolare del potere sostitutivo è
attribuito al VicePresidente dell’Ordine dei Chimici e dei Fisici del Piemonte
e Valle d’Aosta
tel: 01119645271
email: vicepresidenza@chimicipiemonte.it
Modulo accesso civico
Modulo potere sostitutivo
ACCESSO CIVICO CONCERNENTE DATI E DOCUMENTI ULTERIORI
L’accesso generalizzato, risulta disciplinato al comma 2 del D.Lgs.
33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, che così recita “Allo scopo
di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni
istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la
partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai
documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli
oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti
relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto
previsto dall’articolo 5-bis”.
La richiesta di accesso civico generalizzato, disciplinata dagli artt. 5, co. 2, 5
bis e 5 ter del D.Lgs. 33/2013, può essere presentata, anche per via
telematica secondo le modalità previste dal D.Lgs. 82/2005 – art. 65,
mediante invio della richiesta a:
Segreteria dell’Ordine dei Chimici e dei Fisici del Piemonte e Valle d’Aosta
email: segreteria@chimicipiemonte.it oppure ordine.piemonte@pec.chimici.org
via posta ordinaria, all’indirizzo:
Ordine dei Chimici e dei Fisici del Piemonte e Valle d’Aosta
Corso F. Turati 11/C
10128 TORINO
L’ufficio deputato alla gestione dell’accesso civico generalizzato è l’Ufficio
Segreteria che provvederà in conformità agli artt. 5, co. 2, 5 bis e 5 ter del
D.Lgs. 33/2013. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o
cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e
documentato dall’ente per la riproduzione su supporti materiali. Il
procedimento di accesso civico si conclude nel termine di 30 giorni dalla
presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli
eventuali controinteressati; il predetto termine resta sospeso in caso di
eventuale opposizione dei controinteressati.
Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro
il termine indicato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al
RPCT che decide con provvedimento motivato. Avverso la decisione dell’ente
o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del RPCT, il richiedente può
proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Registro degli accessi