Corso Filippo Turati 11/C - TORINO
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Obbligo formativo ECM

Si riporta il link alla delibera Agenas, nella quale è previsto che “Il termine del 31 dicembre 2020 riconosciuto ai professionisti sanitari per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2017-2019 nonché per lo spostamento dei crediti maturati per il recupero del debito formativo relativamente al triennio formativo 2014-2016, è prorogato alla data del 31 dicembre 2021”
https://ape.agenas.it/documenti/normativa/Delibera_emergenza_covid-19_10_06_2020.pdf

Formazione continua professionale ECM – provvedimenti della CNFC

20200619_549_a tutti gli Ordini_provvedimenti CNFC

Delibera_emergenza_covid19_10_06_2020

Delibera_modifica_dl_scuola_10_06_2020

PROBLEMI SU PORTALE COGEAPS

La Federazione Nazionale comunica che ci sono problemi nel portale Cogeaps; se il problema riscontrato è solo quello di account scaduto occorre effettuare il recupero della password.

AGGIORNAMENTI IN MATERIA DI OBBLIGO FORMATIVO ECM

20190927_1198_a tutti gli Ordini_aggiornamenti in materia di obbligo formativo ECM

La Federazione Nazionale comunica che:

“le anagrafiche Co.Ge.A.P.S. sono in fase di aggiornamento e l’obbligo formativo individuale per il triennio in corso (2017-2019) è in fase di ricalcolo per l’attribuzione dei crediti ECM, in conformità alla Delibera 25.10.2018 della Commissione Nazionale per la Formazione Continua, considerata valida ed integrativa del Manuale sulla Formazione Continua del Professionista Sanitario”.

COMUNICAZIONE IMPORTANTE PER TUTTI GLI ISCRITTI

A seguito della scadenza del 31 marzo quale termine ultimo per l’inserimento della partecipazione ad eventi per gli anni 2017 e 2018, la Commissione CFP interna all’Ordine ha visionato e valutato gli eventi inseriti.

Si precisa che:

  1. eventi caricati per gli anni 2017-2018 possono ancora risultare “in attesa” poiché l’iscritto ha già raggiunto il monte crediti necessario all’assolvimento dell’obbligo formativo e NON è possibile far confluire nel prossimo triennio eventuali crediti conseguiti in eccedenza nel triennio in corso;
  2. eventi relativi al 2019 (che possono risultare “in attesa” o “validati”) saranno cancellati dal sistema in quanto non di competenza della sezione “partecipazioni CFP” e andranno eventualmente inseriti nella sezione “partecipazioni ECM” dopo attenta lettura di quanto previsto dal Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario (che alleghiamo).

Ogni iscritto, accedendo al portale Cogeaps, può quindi avere evidenza del totale di crediti acquisiti negli anni 2017 e 2018 e, di conseguenza, conoscere il numero di crediti ancor da acquisire entro la fine del 2019.

A breve la Commissione CFP si occuperà della questione degli esoneri e delle esenzioni e gli iscritti interessati saranno informati al riguardo.

Ricordiamo che, come precisato comunicazione inviata il 14 marzo u.s., i professionisti Chimici e Fisici potranno assolvere il proprio obbligo formativo individuale per il triennio in corso (2017-2019), maturando entro il 31 dicembre 2019 un numero complessivo di 50 crediti ECM, al netto di esoneri es esenzioni e con eventuale riconoscimento di CFT acquisiti nello stesso triennio che saranno tramutati in ECM. Pertanto, i crediti CFP riconosciuti negli anni 2017/2018 concorreranno al raggiungimento dei 50 crediti ECM. Esempio:

1°  Il chimico/fisico non sanitario che negli anni 2017/2018 ha visto riconosciuti nr. 60 crediti CFP, entro la fine del 2019 non dovrà acquisire crediti ECM.

2° Il chimico/fisico non sanitario che negli anni 2017/2018 ha visto riconosciuti nr. 20 crediti CFP, entro la fine del 2019 dovrà acquisire nr. 30 crediti ECM.

3° Il chimico/fisico non sanitario che negli anni 2017/2018 non si è formato e quindi non ha conseguito crediti CFP, entro la fine del 2019 dovrà acquisire nr. 50 crediti ECM.

CHIMICO/FISICO CHE USUFRUISCE DELLA DEROGA TRANSITORIA PREVISTA DAL DM 23 MARZO 2018 E SI E’ ISCRITTO NEL 2018 O SI ISCRIVE NEL 2019: deve assolvere l’obbligo di 50 crediti ECM nel triennio – ovvero alla fine del 2019 deve avere maturato 50 crediti ECM.

CHIMICO CHE SI ISCRIVE NEL 2019 CON ESAME DI STATO: deve assolvere l’obbligo a partire dal 1 gennaio 2020.

Sottolineiamo che nulla è cambiato per coloro che già operavano nel settore sanitario ed erano già tenuti all’obbligo ECM antecedentemente all’entrata in vigore della Legge 3/2018. Questa categoria di professionisti è pertanto tenuta a continuare ad assolvere l’obbligo di 150 crediti ECM nel triennio, ovvero alla fine del 2019 deve avere maturato 150 crediti ECM.

PORTALE COGEAPS

La Federazione  Nazionale comunica che sul portale COGEAPS per gli iscritti non è più possibile inserire le attività di autoformazione o formazione non autorizzata nella sezione “partecipazioni CFP”.

Il riconoscimento dei crediti per la futura conversione in ECM è stato, inoltre, limitato agli anni 2017-2018 ed è riportata la seguente indicazione nella sezione “partecipazioni CFP” di ciascun iscritto:

“Al professionista risultano attribuiti nel triennio 2017-2019 un totale di: xxx CFP”

Per i soli Chimici e Fisici che si sono iscritti all’Albo nel corso del 2018 potrà verificarsi la possibilità che non sia fattibile la registrazione nel portale Co.Ge.A.P.S. causa mancanza di anagrafica o in aggiornamento. Tali iscritti, una volta consolidata la loro anagrafica, riceveranno una comunicazione con cui si conferma la possibilità da quel momento per 30 giorni di caricare le attività formative del 2018.

Manuale_sulla_formazione_continua_professionista_sanitario-min-1

Criteri_assegnazione_crediti_2019

Allegato_I._Modello_di_scheda_qualita_percepita

Allegato_II._Attestazione_del_numero_di_crediti_formativi

Allegato_III._A_Certificazione_ECM

Allegato_III._B_Certificazione_ECM_Medico_del_lavoro

Allegato_IV._Domanda_diritto_di_riconoscimento_dei_crediti_per_pubblicazioni

Allegato_V._Domanda_diritto_di_riconoscimento_per_sperimentazioni_cliniche

Allegato_VI._Domanda_tutoraggio

Allegato_VII._Domanda_diritto_di_riconoscimento_formazione_all_estero

Allegato_VIII._Dichiarazione_di_autoformazione

Allegato_IX._Domanda_di_esonero

Allegato_X._Domanda_di_esenzione

Allegato_XI._Domanda_di_esonero-esenzione_non_previsti

Allegato_XII._Dossier_Formativo_14_12_2017

INSERIMENTO EVENTI ANNI 2017-2018

Si comunica inoltre che il termine ultimo per l’inserimento sul portale Cogeaps di eventi relativi agli anni 2017 e 2018  è, improrogabilmente,  il 31 marzo 2019.

Pertanto NON saranno visionati e di conseguenza validati eventi inseriti dopo tale data.

Si rende noto che gli eventi privi di documentazione probante non saranno presi in considerazione e, pertanto, non saranno validati.

Si invitano gli iscritti a NON inserire eventi relativi ai periodi anteriori (ovvero anni 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011) in quanto gli stessi non saranno visionati poiché al di fuori del triennio 2017-2019 utile al conseguimento dei crediti sotto il regime attualmente in vigore.